Decreto di attuazione 180/2010. Prime riflessioni.

novembre 10, 2010  |   Associazione,Normative   |     |   0 Comment

a cura di Avv. Rosario Stingone

In data 04 novembre 2010 è stato finalmente pubblicato il tanto atteso decreto di attuazione del D.Lgs 28 / 2010 che stabilisce i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché le indennità spettanti agli organismi.

Queste le principali novità avendo riguardo anche ad una valutazione comparativa con i precedenti DM 222 e 223 del 2004 che il D.Lgs 28 / 2010 ha ritenuto applicabili in attesa del nuovo decreto.

Struttura degli Organismi di mediazione

L’art. 4, in tema di criteri per l’iscrizione nel registro, prevede un maggior dettagli in ordine alla struttura minima degli Enti che vogliano iscriversi nel registro. Impone, infatti, un capitale minimo non inferiore al capitale necessario alla costituzione di s.r.l. ed inoltre un’organizzazione tale da consentire l’esercizio della mediazione in almeno due regioni o due province della medesima regione.

Con la previsione della obbligatorietà del tentativo di mediazione ed il conseguente proliferare della costituzione di organismi di mediazione, questi nuovi criteri di iscrizione cercano di favorire organizzazioni strutturalmente più complesse a chiaro vantaggio della professionalità e della qualità del servizio di mediazione.

Questa idea sembra confermata dal successivo art. 7 co. 2 lett. C) che prevede la possibilità per gli Enti di mediazione di avvalersi di strutture personale e mediatori di altri organismi con cui abbia raggiunto a tal fine un accordo, favorendo in tal modo la nascita, seppure in forma “consorziata”, di strutture anche territorialmente più articolate.

Mediatori Specializzati

L’art. 3, nel disciplinare l’istituzione del registro degli organismi di mediazione, prevede un’articolazione dell’elenco dei mediatori per materia di specializzazione distinguendo tra: mediatori, mediatori esperti nella materia internazionale e mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo. L’iscrizione nello specifico elenco è legata alla dichiarazione che l’Ente richiedente deve allegare ai sensi dell’art. 6 e, verosimilmente, al possesso di specifiche competenze tecniche che dovrebbero essere precisate nel curriculum sintetico il cui invio è prescritto dal medesimo art. 6. Difficile risulta, però, comprendere quali possano considerarsi validi titoli comprovanti il possesso delle competenze specifiche in materia.

L’art. 7 co. 2 lett. D), poi, prevede la possibilità che il regolamento di procedura di ciascun ente di mediazione possa prevedere la formazione di elenchi di mediatori suddivisi per specializzazioni per materie giuridiche.

Tale prescrizione risponde al dettato di cui all’art 16 co. 2 del D.Lgs 28/2010, anche se detta norma sembrava intesa, piuttosto, nel senso della creazione di sezioni specializzate del registro presso cui iscrivere gli Organismi, e non un registro unico con elenchi separati di mediatori.

In mancanza di divieto in tal senso deve pensarsi che sia ammessa anche l’iscrizione di un medesimo mediatore in più sezioni del registro.

La previsione delle sezioni specializzate manca, tuttavia, di una successiva previsione che vincoli la trattazione di mediazioni in materie speciali solo ad opera di mediatori iscritti nelle rispettive sezioni. Al momento, pertanto, la previsione anche se diretta nel senso di garantire un maggior grado di specializzazione e professionalità, appare più come una direttiva che come una norma  a carattere vincolante.

Mediatori

Coerentemente alla previsione di elenchi di mediatori specializzati, il nuovo Decreto amplia il numero di categorie professionali che possono accedere ai percorsi formativi per diventare mediatori: non più i soli laureati, anche triennali, in materie giuridiche o economiche bensì chiunque sia in possesso di diploma di laurea universitaria anche triennale ovvero iscritto ad un collegio professionale. Si consente in tal modo l’ingresso nella mediazione di molteplici competenze professionali (si pensi a psicologi o tecnici come geometri, ingegneri o architetti). Data la funzione facilitativa della mediazione, in effetti non vi è motivo di limitare l’accesso alla funzione di mediatore esclusivamente a coloro che hanno una formazione giuridica o economica. Dovrà essere poi l’ente (ovvero le parti), nella scelta del mediatore cui assegnare uno specifico caso a valutare quali possano essere le competenze tecniche più idonee, potendo anche eventualmente optare per una soluzione collegiale.

Più rigidi sono invece i requisiti formativi per accedere alla professione di mediatore. Scomparsa la previsione dell’art .4 co. 4 let a) del DM 222/2004 che riconosceva di diritto la qualifica di mediatori ad alcune categorie, si impone a tutti un percorso formativo di almeno 50 ore, nonché un aggiornamento specifico almeno biennale di 18 ore. Anche dalla descrizione dei percorsi formativi di cui all’art. 18 del DM è indicativo di come si voglia garantire che i mediatori abbiano una formazione effettiva teorico-pratica.

Indennità

L’art 16 in tema di criteri per la determinazione delle indennità presenta anch’esso molteplici novità.

Le spese di avvio del procedimento sono state innalzate da 30 a 40 euro e non è più prevista l’esclusione del pagamento della stessa nel caso di deposito della domanda congiunta.

Il co. 4 prevede una serie di ipotesi in cui l’importo della spesa di mediazione debba essere aumentato o diminuito. Le varie ipotesi previste, deve ritenersi, siano tra loro cumulabili e in particolare è interessante la previsione della lett. D) che prevede la riduzione di un terzo nel caso delle materie per le quali la mediazione è stata prevista come obbligatoria. E’ chiaro l’intento di voler in tali casi limitare al minimo l’incidenza economica del ricorso alla mediazione obbligatoria che potrebbe, altrimenti, essere vista come una forma di limitazione al diritto Costituzionale all’accesso alla Giustizia.

Con la medesima ratio, il co. 13 è stato modificato rispetto alla vecchia formulazione; si è lasciata intatta la possibilità degli Enti di diritto privato di derogare alla tabella Ministeriale delle indennità tranne che per le materie per le quali la mediazione è obbligatoria.

Struttura degli Organismi di formazione

Il corso di formazione deve avere una durata di almeno 50 ore e deve essere articolato in parti teoriche e partiche così come anche la prova finale di almeno 4 ore deve essere articolata in parte teorica  e pratica. La medesima organizzazione strutturale, tranne che per la prova finale, deve poi avere il percorso d aggiornamento biennale. Il numero di formatori minimo è stato innalzato da tre a cinque, prevendendo, altresì, una distinzione tra formatori per corsi teorici e pratici, così da offrire anche in tale settore maggiore professionalità e qualità del servizio.

L’art. 2 lett. I) dispone l’individuazione, da parte dell’ente, di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione delle controversie che attesti la completezza e la adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento.

Questa è una norma che desta qualche perplessità. In primo luogo in ordine alla discrezionalità in ordine alla individuazione del responsabile di “chiara fama”; è un concetto questo privo di dati oggettivi per cui viene da chiedersi anche chi e secondo quali criteri valuterà se il responsabile designato sia da ritenersi di chiara fama. Inoltre non appare ben chiaro come concretamente debba funzionare l’intervento del responsabile scientifico.

Formatori

Anche in ordine ai requisiti richiesti per essere formatori il decreto conferma una volontà normativa diretta a non riconoscere alcun automatismo come invece era previsto dal precedente decreto prediligendo, viceversa, una professionalità ed una competenza effettiva.

I formatori vengono distinti in docenti per corsi teorici e per corsi pratici. Per i primi si richiede che abbiano pubblicato almeno 3 contributi scientifici in materia di mediazione, mentre per i secondi che abbiano operato quali mediatori in almeno tre procedure. Tutti i docenti dovranno poi avere l’ulteriore requisito di aver svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione presso ordini professionali, enti pubblici o università pubbliche o private riconosciute.

Tutti i formatori dovranno poi anch’essi partecipare quali discenti ad almeno 16 ore di aggiornamento biennali in corsi organizzati presso enti pubblici, ordini professionali o università pubbliche o private.

Disciplina transitoria

L’art. 20 contiene la disciplina transitoria che, come era auspicabile, considera iscritti di diritto tutti gli enti sia di mediazione che di formazione già iscritti nei rispettivi registri sulla base della precedente disciplina, pur dettando un termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di eventuale comunicazione da parte del responsabile del registro, entro cui gli stessi enti devono comunicare i richiesti adeguamenti alla nuova disciplina.

Coerentemente anche per i mediatori ed i formatori già abilitati a prestare la loro opera presso i detti enti si prescrive che essi possano di diritto continuare ad operare prescrivendo in questo caso un termine di sei mesi entro i quali adeguarsi alle nuove disposizioni.

Più precisamente si richiede che entro il detto termine i mediatori debbano aver svolto almeno 20 procedure di mediazione di cui almeno 5 concluse con successo ovvero aver acquisito i requisiti formativi prescritti dal decreto.

Anche tale disposizione pone per la verità non pochi dubbi interpretativi in particolare in ordine alle sorti dei mediatori che abbiano già conseguito un attestato di mediatori professionali nel rispetto del percorso formativo prescritto dal DM 222/04 che prescriveva una formazione articolata in almeno 32 ore di cui 4 ore destinate ad una prova finale. Orbene la disciplina transitoria non è assolutamente chiara nel senso della riconoscibilità dell’attestato ottenuto sotto il vigore della precedente disciplina. Un dato di apertura in tal senso può dedursi dalla interpretazione letterale dell’art. 18 co. 2 lett. F) dove il percorso formativo richiesto viene descritto come “complessivamente” non inferiore a 50 ore aprendo il campo alla possibilità che lo stesso possa completarsi anche in più fasi; questo vuol dire che dei corsi integrativi dovrebbero prevedere una durata di almeno 18 ore.  Ovviamente tali corsi integrativi devono necessariamente anche prevedere una prova finale teorico pratica di 4 ore non potendosi intendere come già svolta la eventuale prova sostenuta nel precedente corso dal momento che per definizione la prova finale deve essere successiva al completamento del percorso formativo oltre al fatto che essa deve riguardare anche gli ulteriori argomenti oggetto del corso integrativo.

Tuttavia sul punto sarebbe sicuramente opportuno qualche intervento chiarificatore da parte del Ministero della Giustizia.

Molteplici altri riflessioni possono sicuramente sorgere da una lettura più approfondita del testo del decreto, ad una prima analisi comunque la normativa per quanto comunque ancora inevitabilmente lacunosa su diversi punti è sicuramente indirizzata nel senso di voler garantire buoni livelli di professionalità e formazione in capo agli operatori del settore.









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