Nuovo Regolamento di Mediazione
A seguito dell’entrata in vigore del DM n. 145 del 06 luglio 2011, che ha apportato modifiche e correttivi al DM 180/2010, l’AdrAssociation ha adottato il nuovo regolamento interno; vediamo le principali novità.
TIROCINIO ASSISTITO
In aderenza all’art. 4 co. 3 lett. b) del DM 180/2010, viene disciplinato la modalità di accesso e di svolgimento del tirocinio assistito.
Tutti coloro che intendano partecipare al tirocinio assistito dovranno far pervenire alla segreteria dell’Ente una semplice domanda alla segreteria dell’Ente (un modello può essere scaricato qui); le richieste verranno evase rispettando l’ordine di arrivo e le regole che seguono.
Per ogni incontro di mediazione non potranno esserci più di due tirocinanti, ciò al fine di evitare che un numero eccessivo di tirocinanti possa in qualche modo incidere negativamente sull’incontro di mediazione, il cui corretto svolgimento è sempre prioritario. Per la medesima ragione, cioè la prioritaria preoccupazione al corretto e proficuo svolgimento dell’incontro di mediazione, la partecipazione dei tirocinanti è subordinata all’accettazione delle parti .
Essendo richiesto per ogni mediatore un numero di tirocini pari a 20 casi, al fine di consentire ai mediatori la conclusione del proprio iter di tirocinio, le varie richieste verranno evase tenendo conto del numero complessivo di affari di mediazioni presenti presso l’ente e quindi dando avvio a nuovi tirocini solo dopo che quelli già in itinere siano conclusi.
Avendo i tirocinanti un ruolo meramente passivo durante l’incontro di mediazione, gli stessi non dovranno sottoscrivere dichiarazione di imparzialità, mentre saranno ovviamente tenuti agli stessi obblighi di riservatezza dei mediatori.
SCELTA DEL MEDIATORE
Nella scelta del mediatore l’Ente terrà conto delle specifiche competenze dello stesso. Per cui tutti i mediatori iscritti devono far pervenite all’ente un proprio curriculum sintetico.
NUOVE TARIFFE
Il nuovo decreto riduce in parte le indennità di mediazione. In particolare nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità, le indennità devono essere ridotte di un terzo per i primi sei scaglioni e di un mezzo per tutti gli altri.
Nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato o indeterminabile, o vi sia divergenza tra le parti, viene confermato il potere di decisione del responsabile dell’ente, ma esso viene contenuto entro lo scaglione da euro 250.000,00. Tuttavia se all’esito dell’incontro il valore risulta diverso si applicherà il relativo scaglione.
Ma la novità di maggior rilievo rispetto alle indennità riguarda l’ipotesi di mancata adesione di tutte le parti invitate; in tal caso la parte istante sarà tenuta al pagamento di soli euro 40 per il primo scaglione o 50 per gli scaglioni successivi.
NUOVA PROCEDURA
Alla luce di queste novità è possibile quindi fare il punto sull’iter procedurale per l’avvio di un incontro di mediazione.
Chi intenda avviare una mediazione dovrà semplicemente inviare l’istanza scaricabile dal sito. All’istanza andrà allegato tra le altre cose la ricevuta del pagamento di euro 40 per i costi di segreteria ed un anticipo sull’indennità di mediazione di euro 40 o euro 50 a seconda che la lite rientra nel primo scaglione o in quelli successivi.
Il responsabile della struttura provvederà a nominare il mediatore secondo i criteri di cui sopra, e fisserà il primo incontro di mediazione entro 25 giorni dal deposito dell’istanza.
A cura della segreteria la comunicazione del primo incontro e del mediatore nominato verrà inviata alle parti invitate a mezzo nota raccomandata e alla parte istante a mezzo fax, email o altro mezzo di comunicazione.
Le parti in lite possono anche depositare un’istanza congiunta versando le medesime somme di cui sopra. Il deposito dell’istanza congiunta consente alle parti di scegliere il mediatore ed inoltre consente di fissare il primo incontro in tempi più brevi ovvero entro 15 giorni dal deposito dell’istanza. Anche in tal caso a cura della segreteria verrà comunicato alle parti il primo incontro di mediazione ed il mediatore designato.
Tanto la parte istante quanto le parti invitate possono integrare le proprie istanze, anche allargando la mediazione a terze parti, usando i modelli integrativi presenti sul sito. Ovviamente in caso di allargamento dell’incontro a terze parti il primo incontro di mediazione verrà rinviato nel rispetto della procedura appena descritta.
Le parti invitate potranno aderire usando il modello inviato dalla segreteria e versando le medesime somme di cui sopra.
In caso di mancata adesione di tutte le parti invitate il giorno dell’incontro il mediatore redigerà verbale di mancata adesione e null’altro sarà dovuto.
In caso di adesione di una o più delle parti invitate il mediatore condurrà l’incontro di mediazione e redigerà il più opportuno verbale e le parti dovranno versare la differenza sull’indennità tenendo conto del tariffario adottato dall’ente.
E’ possibile scaricare uno schema prontuario di questo iter procedurale qui.
Approfondimenti
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Decreto di attuazione 180/2010. Prime riflessioni.
10 novembre 2010
a cura di Avv. Rosario Stingone In data 04 novembre 2010 è stato finalmente pubblicato il tanto atteso decreto di attuazione del D.Lgs 28 / 2010 che stabilisce i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché le indennità spettanti agli [...]

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